Pensione al coniuge superstite illegittimi tagli legati a differenza di età

Pensione al coniuge superstite illegittimi tagli legati a differenza di età

dichiarata illegittima la norma cosiddetta “antibadanti”

Con una recente circolare l’INPS ha dettato alcune disposizioni che recepiscono la Sentenza della Corte Costituzionale con la quale è stata dichiarata illegittima la norma cosiddetta “antibadanti”, introdotta nel 2012, che aveva previsto una riduzione percentuale delle pensioni di reversibilità in base alla differenza di età e alla durata del matrimonio.
La pensione di reversibilità che spetta al coniuge superstite quindi non può essere sottoposta a riduzioni anche nei casi in cui il matrimonio sia stato contratto dopo i 70 anni del pensionato (deceduto) e la differenza di età con l’altro coniuge sia superiore a 20 anni.
La Suprema Corte ha rilevato che ogni limitazione del diritto alla pensione di reversibilità deve rispettare i principi di uguaglianza, ragionevolezza, nonché il principio di solidarietà che è alla base del trattamento pensionistico in esame.
A seguito della pronuncia della Corte dunque alle nuove pensioni non potrà essere applicata la riduzione suddetta, quanto alle pensioni già liquidate dovranno essere ricostituite prevedendo il reintegro delle differenze percepite.
Pertanto, presso la sede del Patronato ANMIL a Biella ( oppure AL numero verde 800180943) gli operatori sono disponibili per ulteriori delucidazioni e potranno inoltrare, gratuitamente, le richieste telematicamente all’Istituto previdenziale con la documentazione necessaria.

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