Nessun regolamento comunale può vietare l’accesso nei locali pubblici ai cani guida per ciechi
Perché nessun regolamento comunale può essere in contrasto della legge nazionale, in questo caso la numero 37 del 1974, che recita che recita testualmente: “Al privo della vista è riconosciuto altresì il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida“.
La precisazione è doverosa, dopo il caso raccontato dai media locali di una donna di Biella, a cui è stato impedito l’accesso in una pizzeria della città perché accompagnata dal suo cane guida.
Il titolare del ristorante Biellese si sarebbe giustificato dicendo che era il regolamento comunale a imporgli il divieto. Ma non può essere così. Esiste una norma del regolamento per la tutela e il benessere degli animali in città che parla dell’accesso dei cani nei locali pubblici.
È l’articolo 24, comma 2 che recita:
“Nei locali di vendita e/o somministrazione di alimenti è vietato l’accesso agli animali domestici, salvo che l’esercizio sia dotato di area all’uopo attrezzata esclusivamente”. Ma questa norma non può essere applicata ai cani guida per ciechi, perché è la legge nazionale a stabilire che per loro l’accesso è sempre consentito. “E se fosse necessario esprimerlo con maggiore chiarezza” aggiunge l’assessore al commercio Stefano La Malfa «siamo pronti a modificare il regolamento per scriverlo in modo esplicito.