Estensione delle prestazioni del fondo per le vittime dell’amianto

Estensione delle prestazioni del fondo per le vittime dell’amianto ai malati di mesotelioma non professionale

Estensione delle prestazioni del fondo per le vittime dell’amianto ai malati di mesotelioma non professionale

In seguito all’entrata in vigore della Legge di stabilità 2015, è stata estesa, sperimentalmente, la tutela Inail per gli anni 2015, 2016 e 2017, ai malati di mesotelioma non professionale, provvedendovi tramite l’utilizzo del Fondo vittime dell’amianto.
Condizione preliminare per il riconoscimento del diritto alla prestazione consiste nell’essere stati residenti sul territorio italiano. Il mesotelioma non professionale, può ritenersi comprovato (ove non sia stato possibile dimostrare l’esposizione professionale), documentando solamente che il richiedente sia stato residente sul territorio nazionale in periodi compatibili con l’insorgenza della patologia.
L’Inail ha quindi modificato la documentazione da utilizzare per l’inoltro della istanza (mod.190 e 190/E) allegata alle circolari Inail 76/2015 e 13/2016.
Il nuovo modulo si compone di due parti:

  • Nella prima parte vanno forniti i dati anagrafici e richiedere l’ammissione alla prestazione;
  • Nella seconda, dopo aver dichiarato di essere affetto da mesotelioma non professionale per esposizione all’amianto, indicare distintamente se tale esposizione abbia avuto natura familiare o ambientale;

Nella nuova modulistica non sarà più necessario, come avveniva con la precedente, fornire obbligatoriamente informazioni relative al luogo di residenza/abitazione in immobile con presenza di amianto e/o luogo in prossimità di azienda che abbia fatto uso di amianto. In particolare, invariata la parte relativa alle informazioni per l’esposizione familiare, per quella ambientale sarà necessario indicare i periodi di residenza in Italia del dichiarante e tutte le altre informazioni eventualmente disponibili sull’esposizione.

Eredi

Si ricorda che le stesse prestazioni sono previste per gli eredi dei malati di mesotelioma e sono regolamentate dalla Circolare Inail del 24 marzo 2016 nr.13 di cui fa parte il mod.190/E.

Decorrenza

Le disposizioni sopra richiamate si applicano alle istanze future, a quelle in istruttoria, e per quelle in cui sono in atto controversie amministrative o giudiziarie (non prescritte o già decise con sentenze passate in giudicato). Sono suscettibili di riesame anche quelle pratiche respinte per carenza di documentazione, indicazione del luogo di residenza/abitazione con presenza di amianto e/o del luogo di residenza/abitazione in immobile sito in prossimità di azienda che abbia utilizzato amianto nelle sue lavorazioni.
Nella Nostra sede ANMIL Biella restiamo naturalmente a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

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