Detrazione per le spese di eliminazione delle barriere architettoniche

Detrazione per le spese di eliminazione delle barriere architettoniche
Non esiste una detrazione “ad hoc” per questa tipologia di interventi, ma viene equiparata alle spese di ristrutturazione straordinarie previste già dalla normativa fiscale. Infatti, è possibile fruire della detrazione Irpef accordata ai lavori di ristrutturazione edilizia, ordinariamente pari al 50% per il periodo 26 giugno 2012 – 31 dicembre 2016.

Rientrano tra queste spese quelle sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche, riguardanti, ad esempio, ascensori e montacarichi, elevatori esterni all’abitazione e le spese effettuate per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, favoriscono la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave (articolo 3, comma 3, L. 104/1992).

La detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche non può essere fruita contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile. La detrazione del 19%, pertanto, spetta soltanto sulla eventuale parte di spesa eccedente la quota già agevolata con la detrazione per lavori di ristrutturazione.

Per le prestazioni di servizi relative all’appalto di questi lavori, è inoltre applicabile l’aliquota Iva agevolata del 4%, anziché quella ordinaria.