Importante pronuncia della Corte Costituzionale che, con sentenza del 23 settembre scorso, ha dichiarato illegittima l’esclusione delle coppie non sposate, ma conviventi, dal diritto di fruire dei permessi per l’assistenza di congiunti con disabilità ex l. 104.
La Sentenza è arrivata in merito al caso di una lavoratrice dipendente che, vistasi concedere inizialmente i permessi per assistere il proprio compagno convivente, era stata costretta poi alla loro restituzione.
Il Tribunale investito del caso aveva quindi rimesso gli atti alla Corte, ritenendo discriminante non consentire alle coppie non sposate di potersi prendere cura del proprio congiunto. La Consulta ha quindi accolto i rilievi di incostituzionalità, appellandosi in primis al diritto fondamentale alla salute riconosciuto dall’articolo 32 della Costituzione. Un articolo inviolabile, secondo la Corte, al quale va riferito un concetto di famiglia intesa come “formazione sociale” ai sensi dell’art. 2 della Costituzione, ovvero strumento di attuazione e garanzia dei diritti fondamentali dell’uomo e luogo deputato all’adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. In sostanza, se non si garantisse alla persona disabile di essere assistita dal proprio convivente, la si priverebbe di un diritto fondamentale per il solo fatto di non avere con quest’ultimo un vincolo normativo che sancisca il legame.
La Corte Costituzionale ha infatti ricordato come la ratio legis dei permessi mensili retribuiti risiede nella tutela della salute psico-fisica del disabile, che rappresenta la finalità che lo Stato vuole perseguire attraverso la Legge 104/92.