Un esempio pratico di cosa succede ad un lavoratore infortunato con lesioni di media entità nella realtà processuale
Avv. Mauro Dalla Chiesa Legale ANMIL
N.C., operaio di 21 anni è occupato in una media azienda lombarda (40-50 dipendenti) dove lavora su una troncatrice. Poiché la lama che taglia i tubi non è coperta da un carter di protezione nella fase di risollevamento, il giovane subisce nel luglio del 2002 un grave infortunio alla mano sinistra a seguito del quale rimane assente dal lavoro per sette mesi e viene indennizzato dallINAIL, a seguito della stabilizzazione dei postumi, con il riconoscimento di 23 punti di invalidità permanente.
Per la gravità dellinfortunio gli ispettori dellASL competente intervenivano immediatamente sequestrando il macchinario non conforme alla normativa di sicurezza, imponevano delle modifiche al sistema operativo della troncatrice e sentivano nellimmediatezza dei fatti sia la persona lesa che tutti i testi presenti. Dopo di ciò irrogavano sanzioni amministrative a carico dellazienda.
La relazione di Polizia Giudiziaria veniva depositata nei primi giorni del settembre 2002, e quindi le indagini preliminari potevano considerarsi praticamente terminate.
Nel contempo il lavoratore, circa un anno e mezzo dopo linfortunio, richiede allazienda il risarcimento dei danni. Lazienda delega la propria compagnia assicuratrice alla trattazione dei danni.
La Compagnia di Assicurazioni privata formula unofferta di euro 18.000,00 sostenendo che il danno biologico era già stato corrisposto dallINAIL. E Ciò due anni dopo linfortunio.
Il lavoratore decide allora di scegliere la via giudiziaria, ma deve attendere di avere copia della relazione svolta dallAsl per potere documentare la propria domanda o meglio avrebbe intenzione di costituirsi parte civile nel procedimento penale.
Il lavoratore a quel punto, avuto conoscenza che il fascicolo del procedimento penale a carico del datore, giaceva dimenticato nellarmadio del sostituto procuratore, formulava nel mese di ottobre del 2004, una prima istanza affinché il magistrato chiudesse le indagini preliminari e formulasse istanza di rinvio a giudizio.
Listanza non aveva esito né risposta alcuna, nonostante i numerosi accessi informali del legale del lavoratore alla segreteria. Il lavoratore, dopo circa un anno faceva pervenire una nuova istanza sollecitando un provvedimento, ma rimaneva inascoltato.
Seguivano ancora ulteriori accessi ed istanze fino a quando, al limite del maturarsi della prescrizione del reato, il Pubblico Ministero finalmente decideva di chiudere le indagini preliminari in data 1.3.2007 (praticamente apriva il fascicolo circa quattro e anni mezzo dopo lultima attività processuale svolta) e chiedeva lemissione di un decreto penale al Giudice delle Indagini Preliminari. Pur contestando la recidiva specifica reiterata infraquinquennale (il datore di lavoro era stato già condannato per un altro gravissimo infortunio avvenuto su una macchina non conforme alla normativa di sicurezza nel quale un lavoratore minorenne aveva subito lamputazione delle dita di entrambe le mani) il Pubblico Ministero chiedeva e otteneva lapplicazione di una pena pecuniaria di euro 3.000,00 (!) di multa, somma che non verrà mai versata per effetto dellindulto.
A questo punto il lavoratore, una volta atteso il passaggio in giudicato del decreto penale (ovviamente non opposto dal datore di lavoro che ha deciso di accettare una pena scritta solo sulla carta), è stato costretto a ricorrere al giudizio civile.
La prima udienza di comparizione è stata fissata a sette mesi dal deposito del ricorso e sarà sicuramente rinviata per consentire la chiamata in giudizio dellassicuratore del datore di lavoro.
Pertanto il lavoratore potrà cominciare a discutere del suo danno circa sei anni e mezzo dopo linfortunio.
Se, come prevedibile, la compagnia assicuratrice tirerà per le lunghe, il giudizio di primo grado durerà almeno fino al 2010-2011. In caso di appello e ricorso per cassazione il procedimento ha prospettiva di terminare con giudizio definitivo nel 2015-2016 (due anni per il giudizio di appello e tre-quattro anni per la discussione del ricorso in cassazione).
Per quanto riguarda laspetto risarcitorio si evidenzia che in base alla vecchia normativa INAIL ante riforma, in caso di condanna del datore di lavoro, il giovane avrebbe potuto ottenere un risarcimento di circa 120.000,00 euro da sommarsi alla rendita INAIL percepita, mentre in base alla nuova normativa INAIL che prevede la detrazione della quota di danno biologico, il risarcimento non potrà essere superiore a 82.000,00 euro.
Marinella de Maffutiis - Resp. Ufficio Stampa ANMIL
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